Affido condiviso e collocamento dei figli minori: come sono (con)divisi tra genitori separati i compiti di cura dei figli? di Paola Dorigoni

Man and woman quarrelling about little, confused girl. White background, whole body of little girl

Potere o responsabilità?

Questa breve ”puntata” è dedicata al tema dell’affido/collocazione  dei figli e quindi dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Ricorderete tutte il termine patria potestà, per indicare il complesso di diritti (ma anche di doveri) in capo al padre e solo al padre  sui figli.

Dal diritto di vita e di morte, nel diritto romano, il concetto ha acquisito man mano, significati diversi.

Saltando un paio di migliaia di anni, arriviamo al significato attuale, con la precisazione che, sino al 1975, il termine era ancora patria potestà  (sia pure con un significato molto diverso da quello iniziale) ed indicava, appunto,  il complesso dei diritti e doveri attribuiti al padre e, in misura minore, alla madre, nella cura dei figli.

La modifica legislativa del 1975 ha introdotto, in sostituzione, il concetto di “potestà genitoriale”.
Era intervenuta la riforma del diritto di famiglia che attribuiva alla madre gli stessi diritti e doveri del padre nei confronti dei figli, ponendoli così, finalmente, per la prima volta, sullo stesso piano.

Ebbene anche questo termine (espressione di un importante riconoscimento dei diritti della madre) possiamo ora scordarcelo, perché quando si parla dei compiti dei genitori nei confronti dei figli, l’espressione tecnica é “responsabilità genitoriale”: i genitori esercitano la “responsabilità genitoriale“ nei confronti dei figli minori.

Ma i compiti dei genitori non sono cambiati: semplicemente si vuole sottolineare che si esprimono innanzitutto con il concetto di responsabilità, più che diritto e di dovere.

Una responsabilità condivisa

Lasciamo ora questi aspetti terminologici, che in ogni caso seguono il passo del cambiamento della mentalità, e parliamo della situazione dei genitori separati nell’esercizio della “responsabilità genitoriale”.

Sino al 2013 il complesso di questi compiti genitoriali era attribuito, in via esclusiva, al genitore con quale i figli convivevano in via prevalente (così detto: genitore affidatario).
Il genitore non affidatario aveva un potere di vigilanza e di intervento limitato alle scelte fondamentali.
Per esempio, la scuola, la religione, la necessità o meno di un intervento chirurgico non indispensabile, etc.

Ancora un cambiamento

Ora anche questo è cambiato: l’esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad entrambi i genitori e quindi entrambi intervengono nelle scelte educative.  Prendiamo qualche esempio: chi decide di acquistare il motorino al figlio di quattordici anni?
Chi decide a che ora deve rientrare a casa la sera o se può andare in vacanza con gli amici?
Sono moltissime le scelte di ogni giorno nel campo educativo.

Il genitore “collocatario”

A chi domanda: che ne è dell’assegno di mantenimento?

La domanda ha qualche rilievo perché prima della riforma del 2013 l’assegno era versato al genitore affidatario.
Poiché ora, di regola, entrambi sono affidatari, qualche genitore (normalmente il padre) ha reagito dicendo che, essendo affidatario pure lui non avrebbe dovuto pagare l’assegno di mantenimento.

In realtà sotto questo profilo nulla è cambiato

L’assegno di mantenimento continua ad essere versato al genitore con il quale i figli vivono in via prevalente (nella grandissima maggioranza dei casi, la madre), ovvero al così detto: genitore collocatario.

C’è chi ha commentato: cambiamo tutto per mantenere tutto come prima, secondo la nota frase di Tancredi? (nel  Gattopardo di Tomasi di Lampedusa).

Non è proprio così: ciò che il “Legislatore” vuole cambiare è la mentalità.

Separarsi, lasciarsi, è una vicenda, una scelta dei coniugi, dei partner.

Genitori si rimane per sempre.

Genitore affidatario, genitore collocatario e..

La situazione dei due genitori tuttavia non è sovrapponibile, proprio perché è stato introdotto il concetto di genitore collocatario.

Il genitore con il quale i figli vivono la maggior parte del tempo, viene definito genitore collocatario, per la prevalenza in termini di tempo trascorsa dai figli con questo genitore.

Si tratta, in una percentuale che si aggira intorno al 90%  dei casi, della mamma

 

..assegno di mantenimento

 

Qual è la differenza tra genitore affidatario e genitore collocatario? Il secondo, oltre ad avere insieme all’altro genitore (solitamente il padre) esercizio della responsabilità genitoriale è anche quello che si occupa la maggior parte del tempo dei figli, e così, di regola, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge/partner  l’assegno per il mantenimento dei figli.

L’entità dell’assegno è un altro problema, forse il più spinoso e controverso, al quale cercheremo di dare qualche risposta alla “prossima  puntata”.

 

Qualche considerazione conclusiva

 

Si è detto: come si leggeva nel Gattopardo   “ cambia tutto per lasciare tutto come prima?”

Vediamo

Prima: esercizio esclusivo della potestà genitoriale ad un genitore solo (di regola la madre) che, proprio in quanto titolare dell’esercizio esclusivo, aveva anche il diritto di ricevere dall’altro genitore un assegno di mantenimento come contributo alle spese che il genitore affidatario affronta per la crescita dei figli (spese di vitto, quota parte spese della casa, spese di vestiario, scolastiche, mediche, sportive, ricreative non straordinarie etc)

Ora: responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ma uno solo collocatario, al quale spetta uguale diritto all’assegno di mantenimento. Perché? Per le stesse ragioni pratiche di prima. Avere il figlio in casa in via prevalente vuol dire affrontare in via prevalente le spese del quotidiano e ed avere a proprio carico la gestione delle spese anche saltuarie (diverse da quelle straordinarie)

 

Insieme è meglio

Cosa significa, quindi in ultima analisi, esercizio congiunto della responsabilità genitoriale? Significa che le decisioni pratiche, educative, etiche, quelle decisioni che si esprimono in un contesto di educazione in ogni famiglia, spesso anche contrattate, spesso fonte di sane discussioni, vanno comunque alla fine prese insieme, sia che i genitori siano sposati o meno, sia quando i genitori decidono di separarsi.

 

Paola Dorigoni

Se qualcuno fosse interessato ad approfondire per avere informazioni su questo o altri punti, potrà contattarmi al mio indirizzo di posta elettronica 

avv.dorigoni@libero.it